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3. Diritto all’uso delle tecnologie.

di il giu.03, 2010, sotto Capo I, Codice Amm.ne Digitale, Lex, Sezione II

1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice, con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice (8).

1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa (9).

1-bis. (Abrogato).

1-ter. Le controversie concernenti l’esercizio del diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (10).


(8) Comma così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(9) Comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(10) Comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

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