Adamantio.net

25. Firma autenticata.

di tombolinux il giu.03, 2010, sotto Capo II, Codice Amm.ne Digitale, Lex, Sezione II

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell’articolo 2703 del codice civile, la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. L’autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.

3. L’apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata da parte del pubblico ufficiale ha l’efficacia di cui all’articolo 24, comma 2.

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell’originale, secondo le disposizioni dell’articolo 23, comma 5.

Articoli correlati:

  1. 23. Copie di atti e documenti informatici.
  2. 21. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto.
  3. 24. Firma digitale.
  4. 35. Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma.
  5. 88. Norme transitorie per la firma digitale.

Lascia una replica

Devi essere loggato per postare un commento.

Cerchi qualcosa?

Usa il form sottostante per cercare nel sito:

Non hai trovato ancora ciò che cercavi? Lascia un commento su un post o contattaci affinché possiamo fare qualcosa!

Categorie

Old site