Adamantio.net

20. Documento informatico.

di il giu.03, 2010, sotto Capo II, Codice Amm.ne Digitale, Lex, Sezione I

1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all’articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice (20).

1-bis. L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 2 (21).

1-bis. L’idoneita’ del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita’, sicurezza, integrita’ ed immodificabilita’, fermo restando quanto disposto dall’articolo 21.

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell’articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile (22).

2. (Abrogato).

3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell’articolo 71; la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale (23).

3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonche’ quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell’articolo 71. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita’ alle regole tecniche sulla validazione temporale.

4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.

5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71.


(20) Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(21) Comma aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(22) Comma così sostituito dall’art. 8, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(23) Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • FriendFeed
  • Google Reader
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Articoli correlati:

  1. 21. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.
  2. 41. Procedimento e fascicolo informatico.
  3. 22. Documenti informatici originali e copie. Formazione e conservazione (26). Copie informatiche di documenti analogici
  4. 23. Copie di atti e documenti informatici. Copie analogiche di documenti informatici

Lascia una replica

*

Spam protection by WP Captcha-Free

Cerchi qualcosa?

Usa il form sottostante per cercare nel sito:

Non hai trovato ancora ciò che cercavi? Lascia un commento su un post o contattaci affinché possiamo fare qualcosa!

Google custom search

Cerca nel sito con Google: