61. Delocalizzazione dei registri informatici.
di root il giu.02, 2010, sotto Capo V, Codice Amm.ne Digitale, Lex, Sezione II
1. Fermo restando il termine di cui all’articolo 40, comma 4, i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall’articolo 71, nel rispetto della normativa speciale e dei princìpi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall’Ufficio territoriale competente.
Share and Enjoy
Articoli correlati:

