Adamantio.net

61. Delocalizzazione dei registri informatici.

di il giu.02, 2010, sotto Capo V, Codice Amm.ne Digitale, Lex, Sezione II

1. Fermo restando il termine di cui all’articolo 40, comma 4, i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall’articolo 71, nel rispetto della normativa speciale e dei princìpi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall’Ufficio territoriale competente.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • FriendFeed
  • Google Reader
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Articoli correlati:

  1. 40. Formazione di documenti informatici.
  2. 23. Copie di atti e documenti informatici. Copie analogiche di documenti informatici
  3. 39. Libri e scritture.
  4. 57. Moduli e formulari.

Lascia una replica

*

Spam protection by WP Captcha-Free

Cerchi qualcosa?

Usa il form sottostante per cercare nel sito:

Non hai trovato ancora ciò che cercavi? Lascia un commento su un post o contattaci affinché possiamo fare qualcosa!

Google custom search

Cerca nel sito con Google: