Crimes&Computers (Delitti e Computers) |
Scritto da tombo : Una interessante pubblicazione rivolta a tutti... (perchè altrimenti pubblicarla su internet?) contenente concetti molto interessanti inerenti la pirateria, il copyright, il terrorismo, la diffamazione, la pedofilia e tutti i crimini digitali.
Cito il sito web: "La rivista si rivolge in via prioritaria agli addetti ai lavori e al circuito istituzionale. Tuttavia c'è un desiderio degli autori della rivista di toccare tematiche e problemi che possano interessare il grande pubblico per tentare di creare un dibattito nel settore."
Dalla pubblicazione (MAURO MASI LA PIRATERIA DIGITALE FRA SVILUPPO TECNOLOGICO, NORME PER COMBATTERLA E INTERESSI DEGLI ATTORI IN GIOCO):"Il nocciolo della questione sta in una riforma del diritto d’autore che risponda all’esigenza di equilibrio tra gli interessi delle parti in causa: da un lato i titolari dei diritti e/o i fornitori di contenuti, che chiedono giustamente la protezione degli investimenti da loro effettuati nelle opere d’ingegno, dall’altro i fornitori dei servizi (gli Internet Service Provider, o ISP) che chiedono accessibilità alla rete e piena libertà di utilizzo."
"Il Parlamento europeo ha raggiunto, in data 9 marzo
u.s., un accordo sulla direttiva, in seno al quale è prevalsa la linea di “compromesso”. Il testo votato dall’Assemblea di Strasburgo, com’è noto, non prevede sanzioni di nessun tipo, neanche "simboliche", nei confronti degli utenti “domestici” di sistemi di scambio di files elettronici su Internet.
In tale contesto, si inserisce il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, recante “interventi per contrastare la diffusione telematica di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo”, il cosiddetto decreto Urbani. Il decreto-legge, all’articolo 1, affronta il problema della pirateria cinematografica in Internet introducendo due previsioni ad hoc : 1) speciali sanzioni,
penali ed amministrative per l’attività di file sharing di opere cinematografiche;
2) particolari obblighi di informazione e collaborazione
in capo ai fornitori di connettività e di servizi.
Appare pienamente condivisibile il principio di fondo della necessità di tutela della proprietà intellettuale e di lotta alla pirateria audiovisiva che ispira il decreto legge, che ha tra gli altri obiettivi in particolare quello relativo al settore cinematografico. Infatti, proprio nella parte in esame (articolo 1), il testo sembra presentare qualche criticità.
Prima di affrontarle, occorre fare una premessa sulla reale portata innovativa del decreto legge riguardante il regime giuridico del fenomeno del peer to peer.
Si è detto che il decreto in esame “criminalizza il peer to peer”.
Questa affermazione non risulta condivisibile. In base all’attuale legislazione vigente in materia di diritto d’autore, se un’opera cinematografica è soggetta a vincoli di distribuzione, distribuirla senza autorizzazione del titolare era e rimane una violazione delle leggi sul diritto d'autore. Pertanto, l’attività di file sharing era e rimane un’attività illecita, sanzionata penalmente solo “se il fatto è commesso per uso non personale” ed in presenza dei “fini di lucro”. La sanzione
amministrativa anche per l’uso personale, se pur lieve, è già presente da lungo tempo nella legislazione nazionale. Il decreto in esame prevede sanzioni amministrative più elevate (1500 euro), la confisca degli strumenti e del materiale e la non trascurabile “gogna” della pubblicazione del provvedimento sui quotidiani. Ma non vi è traccia di sanzioni penali per chi commette l’illecito per uso personale.
Sgomberato il campo da tale equivoco di fondo, si può passare ad un esame critico del testo.
Il testo presenta nell’articolato qualche imprecisione, forse determinata dall’urgenza di intervenire in questa materia complessa. Ciò costringerà, se la legge non sarà modificata, a un difficile lavoro sistematico di tali norme o fattispecie.
Nella sostanza due appaiono i punti critici:
a) il contrasto tra il sistema messo in piedi dalla legge, che sanziona sia chi diffonde opere protette sia chi “fruisce di un’opera cinematografica”, e il sistema costruito dal decreto legislativo n. 68 del 2003, che consente la copia privata a fronte del pagamento di un equo compenso calcolato sulla base della capacità di registrazione del supporto (disco rigido, cd-rom, etc.) e che, per l’effetto, ritiene non sanzionabile
l’utente che si procura il detto materiale. Le disposizioni in
materia di P2P contenute nel decreto legge non lasciano il minimo spazio a tale eccezione. Vi è quindi il dubbio che questo decreto non sia perfettamente il linea con le direttive comunitarie e con le strategie di armonizzazione della proprietà intellettuale. Il testo non appare del tutto in linea con l’ultima proposta di direttiva comunitaria sul tavolo, che, come ricordato, non prevede sanzioni di nessun tipo, neanche "simboliche", nei confronti degli utenti "domestici" di sistemi
di file sharing.
b) se il decreto vuol far salvo un principio, non si vede perché tale principio trovi applicazione solo nell’ambito delle opere cinematografiche o assimilate e non anche nei confronti delle altre opere dell’ingegno, che forse a maggior ragione, come la musica, sono soggette, più delle opere cinematografiche, ai fenomeni di pirataggio. Di fatto, dunque, la legge realizza un regime sanzionatorio profondamente differenziato a seconda delle opere scambiate: la condivisione di un film è punita con la sanzione pecuniaria di 1500 euro; la condivisione di musica è punita con la sanziona pecuniaria di 154 euro (1032 in caso
di recidiva o grande quantità). Qualche interprete ha addirittura parlato di una diversità di disciplina costituzionalmente illecita.
Siamo in realtà di fronte a uno scenario estremamente dinamico, in cui i rapporti tra ISP, fornitori di servizi, creatori di contenuti e RO sono destinati a mutare a seconda dall’innovazione tecnologica. Si pensi alla citata sentenza della Corte d’appello della California che, sulla base di una rigorosa analisi giuridica delle procedure tecniche, ha assolto i produttori dei software di 2P2 della seconda generazione (senza un centro di coordinamento centralizzato) con le stesse motivazioni con cui aveva invece condannato per violazione delle norme sul copyright quelli della prima generazione (Napster)."
Il sito web:
http://www.palazzochigi.it/GovernoInforma/Dossier/crimes_computers/
Il testo completo della pubblicazione liberamente scaricabile.
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